(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 10
                         del 10 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Modifiche di carattere generale
 
  1. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27 agosto  1992  n.
15   al   dipartimento   di   salute   mentale   ed  al  Servizio  di
neuropsichiatria  infantile  dell'Unita'  Sanitaria   Locale   devono
intendersi  di  competenza dei servizi di cui all'articolo 11 comma 3
lett. b), numeri 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1995. n. 5.
  2. Le espressioni "dipartimento della salute mentale"  e  "servizio
di neuropsichiatria infantile" di cui agli articoli 4 commi 1, 2, 3 e
17  comma  1  punti 3 e 4 della legge regionale n. 15 del 1992 devono
intendersi sostituite dalle espressioni "Servizio della tutela  della
salute  mentale  e  dei  disabili  psichici" e "Servizio della tutela
materno-infantile consultori familiari,  neuropsichiatria  infantile,
tutela  della  salute  degli  anziani,  riabilitazione  dei  disabili
fisici".
  3. Il termine Unita' Sanitaria Locale di cui agli articoli 1, comma
2, 4, commi 1, 2, 3, 4 e 17, comma 1, punto 4), della legge regionale
n. 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda USL.